Legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
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riprodotta; 2) nome dell'autore; 3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso; 4) data della
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Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art
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Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
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Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
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al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore; 2) a lasciare
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Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto
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il nome dell'autore.
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Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione
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In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data
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pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
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Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni
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L'editore è obbligato: 1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto
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riprodotti nelle riviste o giornali anche radiofonici, purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu
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, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente
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cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.
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-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552. Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi